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Costi sulle autovetture aziendali verso una deducibilità del 90%.


Approfondimento

Pubblicato in: 
Luglio 2007

Fonte:
flotta.org

E' stata finalmente pubblicata sulla Guue (L. 165/33 del 27 giugno 2007) l'autorizzazione alla Repubblica italiana a limitare al 40% la detraibilità dell'iva sui veicoli ad uso promiscuo.
A questo punto la disposizione è legge ed è operativa senza ulteriori formalismi da parte dello stato italiano.
La detraibilità riguarda l'acquisto, il leasing, il noleggio, le spese di riparazione e manutenzione e tutte le spese di funzionamento ivi compreso carburanti e lubrificanti.
Rimane, ovviamente, la piena detraibilità iva per i veicoli considerati beni strumentali d'impresa secondo le norme vigenti.

Terminati tutti i formalismi necessari per autorizzare l'Italia a limitare la detraibilità dell'iva sulle auto aziendali si apre il tema della deducibilità dei costi sul fronte delle imposte dirette, più volte infatti il governo italiano aveva promesso un "passo indietro" sull'indetraibilità dei costi relativi alle auto in cambio di una parziale indetraibilità dell'IVA.
Mantenendo la promessa il presidente della commissione finanze del Senato, in accordo con il Governo, ha firmato un emendamento al disegno di legge sull'ammortamento degli immobili e sui rimborsi dell'iva sulle auto aziendali. Una proposta che modificando l'articolo 164 del Tuir introdurrebbe una detraibilità del 90% per costi relativi ad autovetture dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

In sintesi ci dovremmo trovare a breve con il seguente quadro economico/fiscale di riferimento:
Detraibilità iva al 40%.
Deducibilità dei costi al 90%.
Valore benefit per il dipendente pari al 30% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.