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Flotte aziendali e legge 626/94.


Approfondimento

Pubblicato in: 
Maggio 2007

Fonte:
flotta.org

Quando l'autovettura di proprietà dell'azienda diventa uno strumento di lavoro va fatta, ai sensi dell'art. 4 della legge 626/94, la valutazione dei rischi.
Se per quanto riguarda la mansione degli autisti o di altri "professionisti" dell'auto ne diventa palese l'uso come strumento di lavoro quando l'autovettura è data in uso promiscuo ci si addentra in un'area "grigia".
Una linea di confine nella quale la prudenza suggerisce tuttavia di adottare strumenti idonei ad evitare per quanto possibile i rischi connessi con l'uso dell'autovettura, oltre ad una corretta informativa sui rischi e sul corretto uso del mezzo.
Daltro canto non è sufficiente appellarsi al rispetto del codice della strada in quanto nel settore della sicurezza, non vige il principio che "una legge esclude l'altra" ma quello che "una legge integra l'altra" e per quanto riguarda la legge 626 viene richiesta un'attenzione in più.

Ancora una volta uno strumento importante si rivela la "car policy", nella quale verranno indicati e consigliati tutti i comportamenti virtuosi atti a limitare i rischi, le norme di comportamento alla guida e quelli da adottare in caso di incidente e che responsabilizzi il più possibile i conducenti su un uso prudente e corretto del mezzo.

Il datore di lavoro dovrà garantire la piena efficienza dei mezzi permettendo e controllando che venga fatta la manutenzione programmata, il controllo dei liquidi, il cambio delle gomme e tutto quanto sia necessario per mantenere in piena sicurezza il mezzo.

Per quanto riguarda la formazione si sta sviluppando sempre più nelle aziende il ricorso a corsi di guida sicura, ormai sono molte le scuole e i circuiti in grado di fornire nozioni teoriche-pratiche adeguate ed in grado di rilasciare gli attestati alla fine dei corsi stessi.

Un accenno importante inoltre deve essere riservato ai DPI. Ne abbiamo di due tipi: guanti di sicurezza e giubbotto retroriflettente.
I guanti diventano importanti per interventi di emergenza, come ad esempio il cambio di un pneumatico forato. Il giubbotto, reso obbligatoria dal nuovo Codice della Strada, deve essere indossato quando si debba abbandonare il mezzo. Se questa norma è ormai consolidata e chiara a tutti i conducenti è bene sottolineare che gli obblighi del datore di lavoro si estendono a tutti i propri dipendenti che si trovassero ad utilizzare l'autovettura, sia come conducenti che come passeggeri.
E' bene quindi dotare le autovetture di un numero adeguato di giubbotti in modo tale che questi possano essere indossati da tutti i dipendenti che si trovasero a dover abbandonare l'autovettura. La prassi consolidata infatti dimostra che in presenza di più soggetti tutti tendono a uscire dall’auto con conseguenti rischi alla loro incolumità se la presenza non è bene segnalata.
Infine, per tutti, bisogna ricordare che il giubbotto non deve stare nel bagagliaio ma nell'abitacolo in modo da poter essere indossato prima di uscire dal mezzo stesso. Qualora l'abitacolo non presenti vani sufficienti è meglio lasciarlo sui sedili posteriori che sono a portata di mano.

Taluni sostengono che sia necessaria la misurazione delle vibrazioni. Riteniamo tuttavia che questo sia utile solamente in quei casi in cui vi sia un uso del mezzo fuori dai normali standard di utilizzo, come ad esempio un uso prolungato e duraturo su terreno sconnesso, a velocità o a regimi di motore elevati. Tutte casistiche riconducibili ad un utilizzo strettamente professionale dell'autovettura (collaudatori e piloti).