news strumenti mercato lex & tax business directory on the road contatti








Il ricorso

Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ad uno dei seguenti organi:
•    Al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
•    all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.) il quale ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le proprie deduzioni tecniche,
•    al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (consulta su www.giustizia.it l'indirizzo esatto del gdp di competenza).

Il ricorso si può presentare in carta semplice, per raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando le ragione del ricorso stesso e allegando la documentazione probatoria.

Esaminati i documenti e sentite le parti il Prefetto o il Giudice di Pace respingono o accolgono il ricorso.
In caso di ricorso respinto, se il ricorso era stato presentato al Prefetto, quest’ultimo emette entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento.
Se il ricorso era stato presentato al Giudice di Pace sono a carico del ricorrente, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari dell’avvocato eventualmente utilizzato dalla controparte.

Il ricorso può naturalmente essere presentato sia per ragioni sostanziali (mancanza di un segnale, fatto svoltosi in maniera difforme da quanto descritto) che per ragioni meramente formali. Fra queste, a titolo puramente esemplificativo citiamo:
•    i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
•    manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
•    manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
•    manca l'indicazione della norma violata;
•    notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione (attenzione alle rinotifiche per chi gestisce il parco con la forma del noleggio a lungo termine).
•    errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando prove).

Per ulteriori ragguagli vi invitiamo a consultare le norme del codice della strada art. dal 203 al 205.

dicembre 2006