Il
ricorso
Il
ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla data di
contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, ad uno dei seguenti organi:
• Al Prefetto del luogo in cui
è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno,
• all'ufficio o al comando che
ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.)
il quale ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le
proprie deduzioni tecniche,
• al Giudice di pace del luogo
in cui è stata commessa la violazione (consulta su www.giustizia.it l'indirizzo esatto del gdp di competenza).
Il ricorso si può presentare in carta semplice, per
raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando le ragione del ricorso
stesso e allegando la documentazione probatoria.
Esaminati i documenti e sentite le parti il Prefetto o il Giudice di
Pace respingono o accolgono il ricorso.
In caso di ricorso respinto, se il ricorso era stato presentato al
Prefetto, quest’ultimo emette entro centoventi giorni (che
decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che
ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il
pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima
per la violazione, più le spese del procedimento.
Se il ricorso era stato presentato al Giudice di Pace sono a carico del
ricorrente, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non
inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del
procedimento nonché gli onorari dell’avvocato
eventualmente utilizzato dalla controparte.
Il ricorso può naturalmente essere presentato sia per
ragioni sostanziali (mancanza di un segnale, fatto svoltosi in maniera
difforme da quanto descritto) che per ragioni meramente formali. Fra
queste, a titolo puramente esemplificativo citiamo:
• i dati anagrafici del
proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della
contravvenzione;
• manca l'indicazione del luogo,
giorno ed ora della commessa violazione;
• manca l'indicazione
dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
• manca l'indicazione della
norma violata;
• notifica fuori termine, se la
multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta
infrazione (attenzione alle rinotifiche per chi gestisce il parco con
la forma del noleggio a lungo termine).
• errore nella lettura della
targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro
luogo (eventualmente allegando prove).
Per ulteriori ragguagli vi invitiamo a consultare le norme del codice
della strada art. dal 203 al 205.
dicembre 2006